TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 01. – È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata: NUOVA DIFESA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.
L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, ed ha la sua sede in ALTINO (CH), via Nazionale nr. 138.
Art. 02. – L’Associazione si prefigge i seguenti scopi
- promuovere attività che abbiano come fine la difesa dei diritti civili e penali degli appartenenti alle forze dell’ordine, Forze Armate e loro familiari;
- promuovere ad attuare iniziative economico-sociali per sostenere gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e Forze Armate, e le loro famiglie, nell’affrontare spese legali e giudiziali in conseguenza delle attività svolte dagli stessi appartenenti alla forze armate e alle forze dell’ordine, nonché fornire, con l’ausilio e la collaborazione di Avvocati convenzionati con la associazione, una adeguata assistenza legale con condizioni di favore per tutto il percorso giudiziale e in qualsiasi altra occasione la stessa assistenza si reputi necessaria;
- sostenere moralmente le famiglie che per causa di servizio hanno perso un loro caro appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate e ove possibile aiutare mediante varie iniziative finalizzate alla raccolta fondi da destinare alle predette famiglie;
- disponibilità a collaborare con le altre associazioni ed enti associativi per la tutela delle Forze dell’Ordine e Forze Armate;
- organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione ai problemi attinenti e compatibili agli scopi associativi;
- identificare, ricercare e verificare problemi attinenti agli scopi associativi, sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso i mass-media e i programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
- promuovere, istituire e realizzare iniziative, ricerche, pubblicazioni, premi, borse di studio, concorsi di idee, manifestazioni, eventi culturali, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche per i perseguimento delle finalità sociali dell’Associazione;
- promuovere specifiche iniziative di solidarietà finalizzate al reperimento di fondi, l’accettazione di contributi e donazioni di qualsiasi genere e tipo, l’acquisto e la locazione di beni mobili e immobili per il conseguimento dei fini istituzionali della associazione, il ricorso anche a prestiti e finanziamenti di terzi per il solo conseguimento dell’oggetto sociale;
- realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali riguardanti le tematiche ritenute prioritarie dall’Associazione;
- partecipare ad altri organismi aventi scopi affini o analoghi;
- promuovere relazioni a livello nazionale e internazionale con altri soggetti che operano sui medesimi temi di interesse dell’Associazione;
- realizzare ogni altra iniziativa, compatibile e coerente con i fini dell’Associazione, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere iniziative e servizi di comune interesse per gli Associati.
Art. 03. – Gli organi della Associazione Culturale sono:
- l’assemblea generale dei soci;
- il presidente della Associazione;
- il consiglio di amministrazione;
- il segretario/tesoriere.
TITOLO II
I Soci e l’assemblea dei Soci
Art. 05. – Possono far parte della Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’associazione stesso. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione, che determinerà anche le modalità e i termini per il versamento dello stesso.
Art. 06. – Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.
Art. 07. – I soci si distinguono in Fondatori e Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’ Associazione e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo, sentito il parere della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.
Sono soci sostenitori coloro che partecipano alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non potranno mai candidarsi a ricoprire ruoli all’interno della associazione stessa né tantomeno a candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Direttivo.
Art. 08. – La qualità di socio si perde per l’esclusione deliberata dal consiglio direttivo a carico di quei soci che per non aver rispettato gli obblighi del presente statuto, per indisciplina e comportamento ritenuto scorretto e incivile, o per altri motivi, rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.
Il socio può in ogni tempo recedere dall’associazione con effetto immediato dandone comunicazione al consiglio direttivo o al presidente dell’associazione.
Il socio cessa di far parte dell’associazione anche per morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa annuale.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 09. – I soci si impegnano ad osservare il presente statuto ed il regolamento interno che verrà elaborato e comunicato ai soci al momento della loro iscrizione. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, nonché a non adire altre autorità che non sia quella del Consiglio Direttivo.
Art. 10. – L’assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell’associazione almeno una volta all’anno entro la fine del primo semestre, per l’approvazione del bilancio e la discussione di tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno, mediante lettera semplice inviata all’indirizzo del socio, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’assemblea.
L’assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell’associazione o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno e quando un quinto dei soci ordinari lo richieda. La convocazione dei soci potrà avvenire con tutti i mezzi legalmente riconosciuti idonei ad informare i soci stessi delle attività assembleari ed a titolo meramente informativo ma non esaustivo si indicano di seguito alcune di queste modalità di convocazione: e-mail, posta ordinaria, PEC, posta raccomandata, sms, articolo di giornale su quotidiani di rilevanza nazionale.
Art. 11. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti in prima convocazione, mentre non ci sono limiti per la seconda convocazione che è sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data e l’ora della seconda convocazione possono già essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima assemblea.
Art. 12. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.
Art. 13. – Spetta all’assemblea generale:
- fissare le direttive per l’attività dell’associazione;
- eleggere i membri del consiglio direttivo in armonia a quanto disposto nei successivi art. 18 e 19;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- ratificare la decisione del consiglio direttivo sulla misura dei contributi dovuti annualmente dai soci stessi;
- approvare lo schema di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo predisposto dal consiglio direttivo;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.
Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’associazione e dal Segretario.
Art. 14. – Spetta all’assemblea generale straordinaria, convocata dal Presidente dell’associazione su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta scritta, inoltrata al Presidente o al Consiglio direttivo, di almeno il 30 per cento dei soci ordinari, deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Per entrambe le proposte è necessaria una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci regolarmente iscritti.
Per la validità delle riunioni dell’assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 15. — L’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal vice-presidente, nominato come dal successivo art. 21., o in mancanza anche di quest’ultimo dal membro più anziano del consiglio direttivo.
Il Presidente e il Segretario dell’associazione
Art. 16. – Il Presidente dell’associazione viene votato e nominato dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti scegliendo tra i componenti del consiglio stesso. Al momento della costituzione dell’associazione viene scelto il Presidente dell’associazione tra i soci fondatori e rimarrà in carica fino alle prossime elezioni di rinnovo delle cariche sociali. Il presidente dell’associazione presiede sia l’assemblea dei soci che il consiglio direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del consiglio.
Art. 17. — Il segretario/tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, oltre ad occuparsi di tutti gli aspetti amministrativi, è anche il responsabile unico della cassa dell’associazione e cioè della corretta ed efficiente gestione delle entrate e delle uscite. Risponde del suo operato di fronte al consiglio direttivo. Rimane in carica per tutta la durata dell’organo che lo ha nominato, e può essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo
Art. 18. — Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’assemblea, ma per i primi otto anni di vita dell’associazione vi fanno parte di diritto solo i soci fondatori, presenti al momento dell’atto costitutivo dell’associazione. Trascorsi i primi otto anni, al momento del rinnovo delle cariche, i soci fondatori conserveranno di diritto la loro posizione all’interno del consiglio ma vi si potranno aggiungere altri due soci scelti e votati dall’assemblea generale tra i soci sostenitori divenuti nel frattempo Fondatori secondo le modalità all’art. 7. Il consiglio direttivo dura in carica 8 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: i consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla prossima assemblea generale ordinaria che provvederà a sostituire i consiglieri uscenti nominando nuovi consiglieri tra i soci ordinari. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 19. – Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell’associazione.
Art. 20. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio direttivo:
- fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l’importo delle quote annue di associazione alla associazione;
- delibera sull’ammissione dei soci;
- decide sulle attività e iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con altri enti pubblici e privati esistenti sul territorio;
- approva i progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo da presentare all’assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità;
- conferisce revoche e procure;
Art. 21. – Il consiglio direttivo nomina al suo interno sia il Presidente dell’associazione che un Vice-Presidente: durano in carica per l’intera durata del consiglio e sono rieleggibili.
Art. 22. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente dell’associazione, e solo per procura, dello stesso presidente, al vice-presidente.
TITOLO III
Il patrimonio
Art. 23. – Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- quote annuali di associazione;
- proventi per prestazioni di servizi vari e contributi di cui alle attività di sostegno morale e legale nelle varie fasi delle attività istituzionali della associazione, sia a soci che a familiari dei soci;
- contributi volontari di soci e/o di terzi, donazioni, lasciti,…
- proventi derivanti da manifestazioni culturali e di ogni altro genere organizzate dall’associazione per gli associati;
TITOLO IV
Scioglimento
Art. 24. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.
Disposizioni generali
Art. 25. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.